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Il mobbing è definito dalla giurisprudenza come “una molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente, con intento vessatorio”
Può essere messo in atto da parte del datore di lavoro (mobbing verticale/bossing) e dei colleghi (mobbing orizzontale) ma sempre più frequentemente viene effettuato dai dipendenti al fine di ledere la reputazione delle figure aziendali (low mobbing).
Il comportamento del mobber/molestatore induce la vittima all’isolamento dall’ambiente lavorativo, facendola diventare bersaglio di pettegolezzi e insulti, demansionandola e privandola dei benefici precedentemente goduti.
Nei casi più estremi, la vittima può subire violenze fisiche ed essere portata all’improvviso licenziamento volontario.
Le conseguenze della condotta persecutoria e screditante del mobbing, possono lesionare psicologicamente o fisicamente il lavoratore.
Nell’ordinamento italiano, il mobbing non è definito come reato ma rientra nella violazione dell’art.2087 del codice civile che prevede l’obbligo da parte del datore di lavoro, di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la dignità delle persone sul luogo di lavoro.
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