PATTO DI NON CONCORRENZA

Il patto di non concorrenza è un accordo sottoscritto tra il datore di lavoro e il dipendente, mediante il quale si prolungano gli obblighi di fedeltà del lavoratore, nel periodo successivo all’interruzione del rapporto contrattuale volto ad evitare un’eventuale attività di concorrenza.

 

Tale patto è disciplinato dall’art.2125 del codice civile, il quale dispone delle caratteristiche fondamentali di validità dello stesso (art.2596 c.c. “Limiti contrattuali della concorrenza”), pena la nullità e lo scioglimento di qualsiasi vincolo.

 

L’accordo tra le parti avviene esclusivamente in forma scritta, è pattuito un corrispettivo riconosciuto al dipendente, infine definisce dei limiti di oggetto, tempo e luogo.

 

Il vincolo cronologico non può essere superiore a tre anni, per il lavoratore dipendente e cinque, per il lavoratore autonomo o con carica dirigenziale.

 

Il patto di non concorrenza permette alle aziende di tutelarsi da un’eventuale concorrenza sleale, poiché l’ex dipendente è spesso a conoscenza di informazioni sensibili e del know-how aziendale.

 

La violazione del patto da parte del lavoratore costituisce un illecito contrattuale e autorizza il datore a richiedere un risarcimento del danno e una restituzione della somma mensilmente garantita al dipendente a tutela del patto.

 

Al datore di lavoro spetta per Legge l’onere della prova che può essere raccolta in modo lecito e utilizzabile da parte di un’Agenzia Investigativa autorizzata.

 

La CSZ INVESTIGAZIONI PRIVATE PADOVA predispone tempestivamente un’indagine mirata alla dimostrazione dell’infrazione avvenuta, nel rispetto della privacy e della normativa vigente.

 

Al termine dell’indagine, viene rilascio al Cliente il dossier investigativo, comprensivo della raccolta degli elementi probatori utili e utilizzabili in sede giudiziale.

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